Il credito formativo
Può costituire credito formativo ogni attività aggiuntiva svolta dall’allievo ad integrazione e arricchimento del curriculum scolastico, in presenza di un equilibrato livello di profitto generale. La certificazione dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti deve essere rilasciata da Associazioni, Istituzioni ed Enti esterni alla Scuola ma riconosciuti dallo Stato, secondo le modalità richieste dalla Dirigenza.
Possono pertanto costituire credito formativo la partecipazione, con menzione di merito, a corsi, stage, scambi internazionali, concorsi o gare (es. ……………… etc.).
La partecipazione degli allievi alle attività è libera, né preclusa dal livello del profitto, poiché la libera scelta, supportata da interesse ed impegno, può costituire, per il Consiglio di classe, una valida indicazione sulle attitudini e gli orientamenti degli alunni.
Per l’attribuzione del credito formativo si fa innanzitutto riferimento al D.M. n. 452 del 12 novembre 1998 che cita:
Art. 1 “Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi …sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, alI’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.”
Art. 2 “I consigli di classe nella loro autonomia e sulle indicazioni del Collegio dei docenti, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, sulla base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione professionale, civile e sociale dei candidati medesimi.”
Art. 3 “La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione proveniente da enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.”
Relativamente alla valutazione e all’attribuzione del credito formativo, saranno pertanto considerate valide quelle certificazioni rilasciate da associazioni, agenzie, enti riconosciuti a livello nazionale o da associazioni di volontariato i cui progetti siano stati approvati dalla scuola in quanto coerenti ai dettami dalla normativa.
Il Credito formativo è annotato sulla Certificazione dell’esame di Stato ai fini della compilazione del Curriculum Vitae del candidato.
Il credito scolastico
La partecipazione ad iniziative complementari e integrative condotte all’interno della scuola concorre alla definizione del credito scolastico.
Per ciascun anno del triennio, pertanto, il credito scolastico è un punteggio che viene attribuito a ciascun alunno dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, in base alla media dei voti finali .Per poter accedere all’attribuzione dell’estremo superiore verranno valutate :a)partecipazione attiva al processo di apprendimento/insegnamento .b)serietà nell’affrontare le problematiche .c)Contributo positivo a tutte le iniziative proposte dall’istituzione scolastica .d)partecipazione alle attività complementari organizzate dalla scuola.Per ciascun indicatore sarà calcolato il punteggio di 0,25.
L’attribuzione del Credito scolastico/formativo agli alunni del triennio è definita in base alle seguenti tabelle ministeriali:
TABELLA
classi terze, quarte e quinte
Media dei voti (M) |
Credito scolastico (Punti) |
||
3° anno |
4° anno |
5° anno |
|
M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8 < M ≤ 9 |
6-7 |
6-7 |
7-8 |
9 < M ≤ 10 |
7-8 |
7-8 |
8-9 |
Il punteggio relativo al credito scolastico/formativo è pubblicato unitamente al risultato dello scrutinio finale definitivo.
Lo scrutinio finale
Nei confronti degli studenti delle classi intermedie per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, tale da non comportare tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede alla “sospensione del giudizio”.
In tal caso la scuola comunica alle famiglie la decisone di “sospensione del giudizio”, indicando le specifiche carenze ed i voti proposti (cfr. DPR n. 122 del 22 giugno 2009). Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle insufficienze che la scuola attiverà, nonché le modalità e i tempi delle verifiche.
Se i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non intendono avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, debbono comunicarlo con rinuncia scritta alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche previste.
Subito dopo le suddette verifiche, e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo di “promozione” o “non promozione” alla classe successiva.
Nei confronti degli studenti di 3^ e 4^ con “giudizio sospeso” il credito scolastico/formativo viene attribuito dal Consiglio di classe al momento dell’integrazione dello scrutinio finale.
Agli alunni non promossi non viene assegnato alcun punteggio di credito